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Possono essere definiti sulla base
delle regole della legge 289/2002, per effetto della proroga
contenuta nell’articolo 34 del Dl 269/2003 |
Possono essere definiti sulla base
delle regole contenute nell’articolo 2, commi da 44 a 51, della
legge 350/2003 |
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Il contribuente che aveva già
presentato un condono può:
I. aggiungere una nuova sanatoria;
II. correggere errori commessi
nella precedente sanatoria;
III. sovrapporre diversi tipi di
sanatoria.
Non è possibile, però, abbandonare
le scelte già effettuate e nemmeno ottenere il rimborso dei
versamenti già effettuati (è prevista solo la possibilità di
passare dalla integrativa semplice Iva al tombale Iva) |
Esistono forme di
“incompatibilità” tra sanatorie per i soggetti che avessero già
perfezionato altri condoni in precedenza:
I. chi ha già presentato un
tombale sino al 2001 non può utilizzare il concordato o
l’integrativa semplice per il 2002 (la circostanza va verificata
separatamente per comparto impositivo);
II. chi vuole presentare un
tombale per il periodo 2002 deve obbligatoriamente ricomprendere
le annualità pregresse ancora accertabili all’ 01/01/2004
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