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PROROGA DELLE SANATORIE FISCALI AL 16 APRILE

LE DIVERSE MODALITA’ DI DEFINIZIONE

IN BASE AI PERIODI D’IMPOSTA DA CONDONARE

 

Periodi d’imposta per i quali le dichiarazioni sono state presentate o scadevano il 31/10/02

Periodi d’imposta in corso al 31/12/02 per cui le dichiarazioni sono state presentate entro il 03/11/03

Possono essere definiti sulla base delle regole della legge 289/2002, per effetto della proroga contenuta nell’articolo 34 del Dl 269/2003

Possono essere definiti sulla base delle regole contenute nell’articolo 2, commi da 44 a 51, della legge 350/2003

Il contribuente che aveva già presentato un condono può:

I. aggiungere una nuova sanatoria;

II. correggere errori commessi nella precedente sanatoria;

III. sovrapporre diversi tipi di sanatoria.

Non è possibile, però, abbandonare le scelte già effettuate e nemmeno ottenere il rimborso dei versamenti già effettuati (è prevista solo la possibilità di passare dalla integrativa semplice Iva al tombale Iva)

Esistono forme di “incompatibilità” tra sanatorie per i soggetti che avessero già perfezionato altri condoni in precedenza:

I. chi ha già presentato un tombale sino al 2001 non può utilizzare il concordato o l’integrativa semplice per il 2002 (la circostanza va verificata separatamente per comparto impositivo);

II. chi vuole presentare un tombale per il periodo 2002 deve obbligatoriamente ricomprendere le annualità pregresse ancora accertabili all’ 01/01/2004

 

Gli interessi per la rateazione decorrono dal 17 ottobre 2003

Gli interessi per la rateazione decorrono dal 17 marzo 2004

Le cause ostative si valutano alla data dell’ 01 gennaio 2003

Le cause ostative si valutano alla data dell’01 gennaio 2004

   
 

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